I Livelli Baronali del Circeo - Circeo - Storia e Leggenda

Storia e Leggenda del Circeo
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I Livelli Baronali del Circeo

Generalità, alcune specificità e riflessioni

Tutto parte dal passato per riprendere oggi attualità

Problematiche attuali emergenti

Soluzioni varie

Raccomandazioni


GENERALITA’, ALCUNE SPECIFICITA’ E RIFLESSIONI


Senza avere alcuna pretesa di stabilire su ogni tipo di diritto detto di livello nato anteriormente al 1865 né come debba configurarsi e né come debba considerarsi al giorno d’oggi, tenuto conto che San Felice Circeo è passato dalla amministrazione diretta della Reverenda Camera Apostolica (RCA) per giungere all’odierna consistenza e, quindi, senza voler individuare quali siano le peculiarità del livello Circensi che permettano ad oggi di gestirlo similmente ad uno qualunque dei diritti reali del vigente ordinamento Italiano, quale ad esempio l’Enfiteusi, seguono ora alcune riflessioni che il nostro lettore dovrebbe considerare attentamente al fine di individuare almeno cosa sta’ succedendo oggi generalmente in Italia e poi cosa accade o potrebbe succedere al Circeo.
A livello Nazionale si sta’ assistendo da qualche tempo ad un ritorno di fiamma dei più disparati diritti vantati: dai discendenti di ex nobili, da eredi di facoltosi possidenti, dall’odierna Chiesa Cattolica e da antiche università. Diritti vari vantati su terreni o su altri beni e tra questi esistono i diritti di livello nati anteriormente all’unificazione del Regno d’Italia (1861).
Le regioni maggiormente interessate sembrerebbero la Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Lazio e Toscana (vedi Signorie).
Sfruttando quanto determinato dalla Corte Costituzionale con alcune sentenze sui livelli di cui una delle più significative è del 1997, si assiste al fatto che quanto in passato non entrò in diritto attraversando la porta d’ingresso, oggi si sta’ tentando di farlo rientrare da una malandata finestra.
Infatti ciò che è stato in passato, oggi, potrebbe essere modificato - in parte propriamente e per gran parte impropriamente - da soggetti che sfruttando alcune decisioni giuridiche che sembrerebbero potergli attribuire nelle più disparate sedi di avere o non avere un qualcosa su ciò che si sconosce per quale essere la vera realtà.
Per lo più delle volte sono diritti fondati su un criterio di “presunzione su presunzione” per cercare di vincolare l’Agenzia delle Entrate al fine di farle accettare dichiarazioni unilaterali che potrebbero causare gravi problemi ai cittadini, nel caso in particolare ai cittadini del Circeo e, comunque, vanno ad interessare chi ha proprietà in terreni o case siti in quello che era il territorio dell’ex Feudo di San Felice Circeo.
Tutto ciò sta’ prendendo piede perché si vuole creare uno sequenza di fatti e un concatenarsi di atti secondo il quale per dichiarazioni unilaterali si andrebbe a vincolare chi non vi si oppone e alla fine rimarrebbero vincolati tutti i cittadini che sono rimasti ignari di tali voli pindarici. Così sta’ per succedere a Livellari del Circeo!?.
La procedura è così sottile che ben presto i Livellari si troveranno coinvolti in un giro vizioso che di fatto li danneggerà e, tutto, grazie ad una mancata informazione e al credere alla leggenda metropolitana di “così è stato sino ad oggi, quindi così rimarrà nel domani, lasciamoli fare che volete che sia!”.
Nulla è eterno, tutto si trasforma! Anche il diritto di Livello si potrebbe trasformare in Enfiteusi se nessuno corre ai ripari. Enfiteusi che è cosa ben diversa ed è a tutto vantaggio dei Concedenti pertanto qui al Circeo va’ a vantaggio delle famiglie rientranti nell’asse degli eredi AGUET.
Gli odierni eredi AGUET si sono organizzati per arrivare a vincolare ben oltre 2.700 proprietà tra terreni e tra abitazioni/immobili del centro storico.
In realtà il tutto assomma a molti più beni di quelli sibillinamente dichiarati, infatti, se si considera che oltre dei 1300 - messi in successione provvisoria e parziale trascritta nel 2015 - sono stati edificati e si pensi che i cittadini, con il non far nulla, significherebbe che accettino che gli immobili costruiti con il loro sudore sono divenuti per “accessione” di intera proprietà degli eredi AGUET.
Alcuni procedimenti in sede civile hanno già messo in evidenza che gli eredi vorrebbero realizzare l’intero valore venale e percepire gli arretrati di 5 anni di affitto alla stima odierna (canone). Insomma, a dargli retta vorrebbero consistenti somme da chi con gran sacrificio ha costruito, acquistato, condonato, pagato ogni tassa nel tempo, quando chi oggi vuole tale denaro ha fatto la sola fatica di aspettare le condizioni favorevoli per farsi avanti.
Per l’informazione dell’opinione pubblica nulla trapela affinché passi indisturbato il tempo che è necessario per consolidare il diritto di Enfiteusi e, dopo, chissà cosa succederà!?.
Ormai la materia è talmente intrigata che pensare di risolvere la situazione con un contenzioso senza avere la competenza di un tecnico/avvocato con abilitazione ed esperienza in materia fino ad un livello “Costituzionalista” significherebbe correre troppi rischi, anzi significherebbe fare il gioco degli stessi eredi.
Di fatto, al momento, sono state rilevate ben cinque casistiche tra loro diverse che involgono il territorio dell’ex Feudo del Circeo, oltreché da queste si ripartiscono altre due casistiche minori.
Si presti attenzione anche al fatto che il Circeo conta di un territorio dove in parte esistono i così detti “Usi Civici” e in altra parte insisterebbero i vantati “Livelli così detti Baronali”, questi non possono coesistere insieme, ma uno esclude l’altro. Inoltre equiparare giuridicamente i livelli baronali (diritto privato) agli usi civici (proprietà d’interesse collettivo) rappresenterebbe il fare la migliore confusione che andrebbe solo a favore dei discendenti AGUET.
TUTTO PARTE DAL PASSATO PER RIPRENDERE OGGI ATTUALITÀ

Con l’Unità d’Italia nel 1861 vengono costituiti i territori appartenenti ai nuovi comuni annessi al Regno con l’attribuzione da parte del Demanio del “quarto Comunale” che costituisce il territorio che insieme ad altri appezzamenti sarà soggetto al diritto degli “Usi civici” anche detti usi su “Terre collettive”, con ciò la nascita di questi beni avviene attribuendogli la finalità a soddisfare un interesse della collettività assimilandoli ad una sorta di sotto specie di diritto Demaniale.
Al Circeo come in altri comuni della provincia, con la definitiva annessione dell’ex stato Pontificio al Regno avvenuta dopo il 1865 (1870 - breccia di Porta Pia – Roma), le proprietà terriere gestite dalla Reverenda Camera Apostolica (RCA) sono acquisite dal Demanio dello Stato e, tolti i citati quarti Comunali, tolti i beni demaniali assegnati allo Stato Centrale, etc. i restanti terreni e case furono messi in vendita all’asta.
La vendita dei beni ai privati và a costituire territori non d’interesse collettivo, ma solo beni che instaurano un rapporto tra privati e che sono da reputare di natura ben diversa da quella assimilabile ad una utilità comune - demaniale.
Da quanto sopra è stato sommariamente definito uno dei tanti elementi che distingue quali sono gli ambiti ove si collocherebbero le norme di competenza che si applicano tra le due fattispecie di beni, ma spesso negli ambienti locali, non mancano casi di confusione sull’interpretare cosa sia argomentato del contendere.
Purtroppo la esigua preparazione è plausibile visto che in un tempo molto passato i tribunali e gli organi giudicanti furono molto impegnati in tali questioni e che, oggi, al riaccendersi l’attenzione su problemi da decenni ormai sopiti, sono passate generazioni e lo stesso organo giurisdizionale chiamato a dirimere la questione tra gli interessati debba procedere senza meno ad un approfondito studio che comporta il riallacciare vecchie decisioni del diritto e rapportarle ed attualizzarle ai nuovi indirizzi giurisprudenziali che da ultimi vanno ad individuare come meglio dirimere la questione secondo diritto.
Spesso le parti interessate s’imbarcano per un lungo e periglioso viaggio a causa della difficoltà di reperire documentazione storica, ma può anche capitare che un tecnico CTU, nominato per periziare, possa rinunciare all’incarico avuto declamando la sua “incompetenza” in materia e, quindi, di non saper rispondere ai quesiti posti dal Giudice.
Ciò avviene quando si hanno questioni dove sin dalla nascita del particolare diritto di Livellario e del corrispondente titolo di Concedente non esistono contratti dove appaia, nel caso del Circeo, da una parte l’utilista (contadino o fruitore dell’abitazione in centro storico), dall’altra parte appaia il Barone (Giachetti, Rossellini, Argelli e infine Aguet). Tutte parti che dinanzi ad un notaio accendono comunque un contratto di enfiteusi.
Già in passato sono stati fatti dei controlli per motivi di studio per definire quali erano i rapporti che contraddistinguevano i livellari utilisti dei beni appartenenti all’ex Regno di Pietro.
In generale è emerso che:

  • Sin dall’epoca dell’amministrazione della Reverenda Camera Apostolica non è stato mai acceso un contratto bilaterale che individua un qualsiasi tipo di rapporto diretto con chi era nel tempo di fatto il “possessore del bene” cioè tra chi era effettivamente l’utilizzatore e tra il nobile che esigeva un canone perché a sua volta era affittuario del regno del Vaticano e raramente proprietario indefesso. Di alcuni comuni rimangono i censimenti fatti dalla RCA che mai parlano del diritto di Enfiteusi essendo tale diritto reale ad allora non ancora esistente, censimenti che individuano un mero possessore (il contadino analfabeta/illetterato) e il titolare del Diretto Dominio (nobile o possidente). Solo dopo l’unificazione dell’Italia sarà disposto dalle norme che: “quando ne ricorrono i presupposti si possono ricondurre i rapporti tra livellario e concedente agli stessi rapporti che esistono nei contratti di diritto reale di Enfiteusi”;
  • Dopo il 1870 poteva accadere che il nuovo proprietario aggiudicatario dell’asta procedeva a stipulare contratti secondo il neo diritto dell’enfiteusi dove appaiono tutte le parti interessate e si ha così un atto redatto da un notaio che poi è registrato e pubblicizzato. In questo caso parliamo di nuovi contratti mentre quelli inesistenti attribuiti a vecchia data di fatto provenienti dalla gestione Vaticana non sono mai stati attualizzati rimanendo deficitari dell’espressa definizione della tipologia del contratto e delle parti realmente obbligate in tale rapporto atipico, ciò avviene perché nella maggiorità dei casi siamo in campi diversi dalla supposta enfiteusi.

Rapportandoci a quella che era la vita condotta dagli italiani dal 1800 in poi dove la mortalità dei minori nei primi tre anni di vita raggiungeva l’80% e se consideriamo che in ogni piccolo paese chi sapeva leggere o scrivere si contava sulla punta delle dita, salvo i nobili e i rappresentanti della emergente borghesia possiamo ben intendere che i contratti non avevano ragione di esistere di fatto, ma che a questi erano attribuite le più svariate finalità che nel successivo tempo moderno hanno fatto sì cadere le più svariate ipotesi portate in giudizio.
Ipotesi con la finalità di vessare i discendenti degli atipici utilisti che ormai non sono più sudditi di una infeudazione portata avanti di fatto da molti latifondisti agli inizi del ‘900.
Non ci si sofferma oltre su ciò, ma si ritiene fare degli incisi:

a) spesso c’è chi vanta o vantava diritti di “concedente” o di “diretto Dominio” inserendo nella disputa giudiziaria beni che, invece, erano stati venduti nel lontano passato per l’intera proprietà, perché erano stati in diritto venduti interamente dal nobile a una terza persona e, in questo caso, dimostrando che risulta esserci un atto notarile in tal senso registrato tutto è risolvibile, ma la parte così lesa da pretese infondate avrebbe comunque difficoltà a procedere per il reato di truffa ipoteticamente perpetrato nei suoi confronti.
Oggi, con i nuovi sistemi telematici, rimane traccia di quando e di chi ha visionato o acquisito l’atto che attribuisce l’intera proprietà e, l’autorità penale giudicante che eventualmente sia stata attivata, ha ormai un utile strumento per acquisire gli estremi che possano confermare l’esistenza del reato di truffa quando si dimostra che la “parte” pur sapendo di non avere diritto, procedeva comunque a vantare l’esistenza di un rapporto atipico riconducibile ad una odierna enfiteusi con terzi;

b) ancor più spesso esiste chi vanta o vantava diritti di “concedente” o di “diretto Dominio” inserendo beni nella disputa giudiziaria che, invece, erano solo parzialmente soggetti ad enfiteusi - basti pensare quando il vero intero proprietario di un diverso terreno comprava un piccolo appezzamento confinante che era sottoposto a diritti di livellario, in questo caso, come per incanto, tutto il complessivo terreno in capo ad una unica persona veniva assoggettato impropriamente a “diretto Dominio a favore del nobile”. Qui, in merito alla tentata truffa, si ripete la stessa condizione di cui sopra.
PROBLEMATICHE ATTUALI EMERGENTI

E’ sentore che si vogli trasformare il vecchio catasto, oggi Agenzia del Territorio, in un organismo probatorio quando non lo è per legge, salvo quello ex Austrico denominato Tavolare che è tutt’ora in vigore in Trentino e altre porzioni di territori limitrofi.
Appare sempre più che l’Agenzia delle Entrate concordi in occasione della presentazione di successioni di trasformare un diritto atipico di Utilista/livellario e quello di Diretto Dominio/Concedente in una dichiarazione di parte che attribuisce la costituzione di un neo istituito di diritto di Enfiteusi.
Purtroppo nel verificarsi di quanto sopra si deve dare atto che ci sono una serie di interpretazioni unilaterali che tendono a eludere lo stato di Diritto Italiano a discapito di chi per decenni e decenni ha mantenuto a reddito un bene per se e per la collettività contribuendo ogni anno come costituzione vuole ad un progressivo esborso di tasse contributi e altri oneri.
E’ dei nostri giorni il dibattito sull’attribuzione delle responsabilità dei dirigenti delle Agenzie delle Entrate in quanto sembrerebbe difficoltoso l’equiparazione di questi ai dirigenti dello stato, ma di certo il trasformare un diritto atipico in enfiteusi non è condivisibile se ciò è per un susseguirsi di dichiarazioni unilaterali che nel tempo hanno visto passare da un nobile alla sua discendenza un qualcosa atipico che spetta stabilire cosa è solo alle istituzioni competenti in sede giudiziale, oppure spetta alle parti coinvolte rimodulare e rinnovare con un contratto scritto vero e proprio.
Rileva che l’enfiteusi dichiarata unilateralmente se non diffidata dall’interessato una volta divenuta inappellabile può comportare che il detentore del vecchio dominio diretto (nobile) possa tramite gli odierni successori accendere operazioni finanziarie finanche per interposta società di capitali che, ottenuti i benefici economici, qualora la crisi in atto continuasse, potrebbe fallire e, così gli occupanti dei terreni e case quali ex livellari potrebbero ritrovarsi senza saperlo con un ipoteca non onorata su un bene che potrebbe essere messo all’asta.

SOLUZIONI VARIE

Innanzi tutto chi avesse fretta di dirimere la questione, quali i discendenti dei Nobili o borghesi, se lungimiranti, potrebbero accendere delle convenzioni con degli istituti Bancari e stabilire un regolamento parametrato dove chi volesse accettare l’esistenza di una paventata enfiteusi potrebbe   ricorrere accendendo opportunamente un mutuo per l’acquisto.
Diversamente è necessario impugnare qualsiasi atto che trasformi unilateralmente un diritto atipico in enfiteusi o qualcosa di altro perché spetta all’organo giuridico decidere in merito.
Infine la intricata normativa deve essere revisionata dallo stato e per mezzo di una norma superiore ovvero “speciale”, altrimenti si continuerebbe un tira e molla tra i vari gradi di giudizio.

RACCOMANDAZIONI

Ci si scusa per le generalità di cui ci si è presa licenza, ma la finalità è quella di rendere la difficile problematica un po’ più comprensibile, starà poi ai lettori approfondire meglio. All’infuori di quanto sopra si consiglia di controllare periodicamente le risultanze in catasto che pur non avere valore alcuno di prova, è comunque, l’unica Istituzione che indica ovvero suggerisce quali atti bisogna andare a vedere in caso di cambiamenti e si caldeggia che nel frattempo si vada a ricercare gli atti di provenienza del passato da cui deriva la vostra proprietà.


11 luglio 2017 | agg.1.1
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